9. invita gli Stati membri, sulla falsariga della relazione Schulz , ad armonizzare con tempestività talune fattispecie dei loro ordinamenti penali e ad assimilare alla categoria dei delitti o crimini gli atti di pedofilia, il turismo sessuale con coinvolgimento di bambini, la pornografia infantile, i maltrattamenti inflitti ai bambini, la mancata segnalazione all'autorità giudiziaria di atti o indizi gravi di pedofilia, oppure di maltrattamenti ai bambini di cui terzi fossero a conoscenza, in quanto omissione di soccorso, e a prevedere pene comparabili nei rispettivi ordinamenti penali;
9. Calls, as it did in the Schulz report, on the Member States to take rapid action to harmonise certain concepts in their crimination legislation and to classify as criminal offences paedophile activities, child sex tourism, child pornography, child abuse, the failure to inform the judicial authorities of paedophile acts or child abuse or serious indications thereof, of which a person may have become aware, as failure to assist a person in danger, and to incorporate comparable penalties in their respective criminal law;