1. Fatta salva la fattispec
ie del pagamento di capitale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che un lavora
tore in uscita, che nella nuova occupazione non è più soggetto allo stesso regime pensionistico complementare, possa ottenere a richiesta, al più tardi entro diciotto mesi dop
o la cessazione del rapporto di lavoro, il trasferimento all’interno di uno Stato membro o ve
...[+++]rso un altro Stato membro di tutti i diritti a pensione acquisiti.1. Unless a capital payment is made in accordance with Article 5(2), the Member States shall take the necessary action to ensure that if an outgoing worker is not covered by the same supplementary pension scheme in his new job, he may obtain on request and within 18 months after the termination of his employment the transfer within the same Member State or to another Member State of all his acquired pension rights.