2. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati in conformità dell'allegato IX. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea rilascia all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione.
2. The notices referred to in paragraph 1 shall be drawn up, transmitted by electronic means to the Publications Office of the European Union and published in accordance with Annex IX. The Publications Office of the European Union shall give the contracting authority or contracting entity confirmation of the receipt of the notice and of the publication of the information sent, indicating the date of publication which shall constitute proof of publication .